Quante volte sentiamo suonare il nostro campanello di casa da parte del postino?
Molte direi, e, ormai, dopo l'introduzione della posta elettronica, questi suona per consegnarci brutte Raccomandate o Avvisi di accertamento per multe, bolli auto non pagati o cartelle esattoriali varie.
Che tristezza, mai una bella notizia, o una cartolina illustrata dalle Baleari, con il suo meraviglioso mare, di qualche amico o parente.
E invece, ecco che a quel suono ormai corrisponde, una brutta notizia, sicuramente una grana, certamente una notifica di un atto o di una sanzione amministrativa.
Il punto è che, di recente, si è andati addirittura oltre ogni limite consentito.
Infatti, accade spesso, che la "notifica", anziché essere fatta a mano del destinatario, o di un proprio familiare, viene considerata tale, anche se semplicemente, il postino, immette ( qualche volta non accade neppure questo), nella nostra buca un Avviso di Raccomandata, in cui ci viene comunicato che da tal giorno, ( di solito 48 ore dopo), si potrà ritirare la raccomandata, ed il suo contenuto, presso l'Ufficio Postale a noi più vicino.
Ma che succede, trascorsi 30 gg , se quell'Avviso viene trafugato da un nostro vicino "curioso", o viene smarrito per qualche motivo, e noi non lo ritiriamo alle poste, perché del tutto ignari di averlo ricevuto?
Succede che il mittente ( Enti Locali - Agenzia delle Entrate, etc...) è autorizzato a considerarlo come avvenuto, semplicemente con la motivazione, "per compiuta giacenza" presso l'ufficio postale.
Dunque, una volta ricevuto dalle poste, la comunicazione che, per quella raccomandata si è compiuta la giacenza presso l'ufficio postale, il mittente è autorizzato ad avviare la procedura, in via esecutiva, per recuperare la somma da noi dovuta, con aggravio di spese per interessi di mora, spese di spedizione, etc, etc...
Altro che fisco amico!
Peraltro, la presunzione legale di "avvenuta regolare notifica" si basa sulla circostanza che, a certificarla, sia stato un Pubblico Ufficiale.
Ma il Postino non è un pubblico Ufficiale, essendo, tuttalpiù, un "incaricato di pubblico servizio".
Ebbene su tale procedura, cosiddetta semplificata, prevista dal Codice di Procedura Civile ( Art. 149), è ora di dire basta, modificandola a favore dei cittadini contribuenti.
Occorre cioè superare quei profili poco garantisti, nei confronti dei destinatari di tali Avvisi, qualora essi, non li abbiano "effettivamente" ricevuti, superando la " presunzione di ricevimento "sic et simpliciter" , applicata, oggi, in modo generalizzato.
Si richiede, in buona sostanza, che non debba essere il contribuente a dover provare, ( prova impossibile), che non ha ricevuto la notifica, ma che l'onere della prova sia invertito, modificando l'Art. 2697 del Codice Civile e di conseguenza l'Art. 149 C.P.C. .
D'altronde, a mio parere, il postino, non essendo un P.U., è privo di quel "potere certificativo", tipico degli impiegati della Pubblica Amministrazione, e, che, dunque non è abilitato a certificare che la procedura di notifica sia avvenuta regolarmente.
In definitiva, per contestare al contribuente un mancato adempimento, va garantito il principio della effettiva conoscenza di un atto, o di un provvedimento o di un Avviso.
Tale richiesta, peraltro, è suffragata dal fatto che per la notifica di un Atto Giudiziario, si segua una procedura diversa, più garantista , cosiddetta "Procedura Complessa", essendo, che, in tal caso, viene inviata al destinatario dell'Atto, una seconda Raccomandata, seguita da un Avviso attaccato alla buca delle lettere, o alla porta o portone, che comunica l'avvenuta giacenza, e, che la Raccomandata, contenente l'Atto, potrà esser ritirata presso la Casa Comunale ( di solito l'ufficio protocollo), entro il giorno tal dei tali.
Come si può notare, una procedura, quest'ultima, che sarebbe da preferire, rispetto a quella attuale, e, che, sopperisce, (quasi del tutto), alla eventualità di un mancato ricevimento di tali avvisi, senza colpa del destinatario, che può davvero avere tutti i crismi, per poter definire una notifica come regolarmente eseguita, così come, recentemente, affermato da una Sentenza della Cassazione, (Sezioni Unite), la numero 10012 del 2021.
E' giunto quindi il momento di procedere, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, Fisco compreso, nella direzione di tutelare maggiormente il cittadino, non caricandolo di pesi e oneri gravosi, considerandolo, soprattutto, un contribuente onesto, e non necessariamente un evasore tout - court.
#sebastianoarcoraci#fiscoeoltre°
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