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Nave Diciotti, altro duro corpo all'equilibrio fra i Poteri dello Stato1

Writer: sebastianoarcoracisebastianoarcoraci

Grande eco sta suscitando la Sentenza di Febbraio, dei Magistrati della Cassazione, in merito alla vicenda dei migranti della nave Diciotti, per la quale, è bene ricordare, il Ministro Salvini, e dunque il Governo, è stato, di recente assolto "perché il fatto non sussiste".

La Cassazione, nella Sentenza di cui si discute oggi, in sede di legittimità, ha dunque enunciato il principio di diritto, secondo il quale "nessuno, neppure il Governo, seppur motivato da ragioni politiche, può sottrarsi al sindacato Giurisdizionale, se si pone al di fuori dei limiti riferiti ai diritti fondamentali dei cittadini ( o stranieri) , costituzionalmente tutelati".

La Sentenza richiama, in particolare, quanto deciso precedentemente dalla Corte Costituzionale, con Sentenza n. 81 del 2012, ove si evidenzia il rilievo primario dei diritti inviolabili della persona.

La domanda però che, anche il normale cittadino, si pone, nel caso specifico, è : Assolto il Governo nel processo penale, può essere condannato, in sede civile, per il risarcimento del danno ingiusto, secondo quanto dispongono gli artt. 2043, e ss. del Codice Civile ( Responsabilità Aquiliana) ?

La risposta è si!.

Infatti, l'assoluzione con la motivazione " perché il fatto non sussiste", non è decisiva, non essendo fra quelle che non consentono al Giudice Civile, di riesaminare i fatti emersi, sotto il profilo esclusivo del risarcimento per chi ha subito un danno ingiusto.

Dunque le Sezioni Unite della Corte Suprema, evidentemente, nel riesaminare i fatti, hanno interpretato gli stessi fatti, applicando la norma, in modo conforme alla decisione della Corte Costituzionale, e di conseguenza che quei fatti, e, quei comportamenti, effettivamente, furono la causa dei danni subiti da quei migranti.

Tutto normale dunque?

Personalmente, modestamente, ritengo di avere qualche dubbio.

Ma i Giudici, in questo caso, avrebbero potuto avere, anche loro, dei dubbi?

Forse si, e, magari rifarsi ad una parte del dispositivo dell'Art. 5 CEDU, secondo il quale si ammette che un Paese, possa impedire alle persone straniere, ( con alcune caratteristiche), di entrare illegalmente nel proprio territorio, e dunque, era legittimato a comportarsi secondo lo svolgimento di quei fatti.

Come si può dunque vedere, si tratta di due diverse interpretazioni della Legge, anche in materia di Diritto Internazionale.

Una decisione porta al risarcimento, l'altra, solo ipotetica, avrebbe potuto portare, invece, ad un rigetto della richiesta risarcitoria.

Sorge allora spontaneo un dubbio : Non è che questa decisione, che fa il paio con altre, analoghe, in cui si è deciso, in maniera completamente opposta, a quanto il Governo in carica ha statuito in materia di flussi migratori, riveste caratteri di natura "Politica" ??

Il dubbio, per l'opinione pubblica, è legittimo, specie se inserito in un contesto, ormai, di aperto scontro Istituzionale, fra i diversi Poteri dello Stato.

Non solo : poiché i fatti all'esame della Cassazione erano particolarmente complessi, e con profili di originalità, pur non essendo obbligata, poteva la Corte Suprema di Legittimità, prima di pronunciare la sentenza di condanna, "rinviare " l'esame degli stessi, ( Art. 267 del TFUE) alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CEDU), per interrogarla sulla più idonea interpretazione della norma in oggetto?

Sono tutte domande, che legittimamente, l'opinione pubblica si pone, vista la delicatezza della attuale fase di scontro fra i Poteri, e, che, ora andrebbe disinnescata, magari con l'autorevole intervento del Presidente della Repubblica, garante supremo della Costituzione e dell'Unità Nazionale, oltre ad essere anche Presidente del CSM.

#sebastianoarcoraci#potereepoteri#







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